Art. 3.
(Modifica all'articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 6.000 euro. La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto».